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Congedo per l’assistenza di figli con handicap grave

L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre nonché, dopo la scomparsa di costoro, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata a norma dell’art. 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, i quali si trovino nelle condizioni di usufruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, ovvero all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 05/02/1992, n. 104, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 08/03/2000, n. 53, vale a dire un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale è loro corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.

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Prolungamento del congedo parentale

La dipendente madre o il dipendente padre di bambini con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104 hanno diritto, alternativamente tra loro e alle due ore di permesso giornaliero di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, anche per periodi non continuativi, sempre che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

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Permesso mensile

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la dipendente madre, o, in alternativa, il dipendente padre, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado, ancorché non conviventi, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

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Permesso orario giornaliero

La dipendente madre o, in alternativa, il dipendente padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, possono chiedere all’Amministrazione di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 33, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

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Portatori di handicap e handicap grave

È persona portatrice di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

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