Al Ministro della difesa.- Per sapere - premesso che:
l'articolo 40, comma 1, della legge n. 958 del 1986, prevede che «Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato»;
i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'economia e finanze, e della giustizia corrispondono rispettivamente agli allievi della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo di polizia penitenziaria un trattamento economico corrispondente a meno del cinquanta per cento di quello corrisposto al personale effettivo della qualifica o grado iniziali, in base a disposizioni emanate in tempi in cui per accedere ai gradi e alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare non era, come accade invece oggi, previsto il transito, di fatto obbligatorio, attraverso il servizio volontario nelle Forze armate;
il Ministero della difesa corrisponde al termine del servizio volontario il sopra richiamato «premio di congedamento» ai tutti militari collocati in congedo da Esercito, Aeronautica e Marina, ma non a quelli destinati - per aver superato un pubblico concorso - ad essere poi avviati alla frequenza del predetto corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
il citato Ministero della difesa ha escluso da tale beneficio o ha provveduto al recupero forzato delle somme percepite, anche i militari che sono stati poi assunti, in alcuni casi dopo diversi anni, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare non in base ad una previsione di legge ma solo sulla base di interpretazioni relative alla funzione che il «premio di congedamento» avrebbe ai fini del reinserimento nella «vita civile» dei militari congedati, che sarebbe esclusa dalla successiva assunzione, che viene considerata come una sorta di prosecuzione del rapporto di impiego;
all'atto di detta assunzione nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare il periodo, da un anno a cinque anni, trascorso al servizio dello Stato nelle Forze armate non viene computato ai fini della progressione economica e di carriera - escludendo così, di fatto, la presunta «continuità» tra rapporti di impiego - non solo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche da parte dello stesso Ministero della difesa, che invece accampa tale presunta «continuità» nell'escludere i militari dal beneficio;
ciò non contribuisce positivamente all'immagine delle Forze armate e all'interesse che i giovani nutrono ad accedere nelle stesse -:
se per il ministro interrogato non sia opportuno promuovere tutte le iniziative; anche di carattere normativo, necessarie affinché il personale che proviene dalle Forze armate e accede alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare conservi, durante il corso di formazione iniziale, il trattamento economico precedentemente in godimento e gli venga computato, ai fini della progressione economica e di carriera, il servizio militare prestato nelle Forze armate;
se non sia il caso di disporre che il «premio di congedamento» venga comunque erogato a quei militari i quali, destinati ad essere assunti nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, debbano attendere più di tre mesi dal momento del congedo a quello dell'assunzione. (4-05425)
Roma, 15/12/2009