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Applicazione dell’art. 9 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - SOLLECITO
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- Mercoledì, 23 Novembre 2011
Con nota prot. 205 del 12 luglio 2011, che ad ogni buon fine si allega in copia, la scrivente evidenziò che ad un gruppo non precisato di dirigenti è stata attribuita – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la classe economica superiore. Ciò, nonostante le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 in merito al tetto retributivo siano riferibili, come chiarito in un passaggio della circolare n° 12 dell’I.G.O.P., anche al trattamento economico dirigenziale.. La circostanza che il diritto a percepire la classe superiore sia stato maturato al 31 dicembre 2010, qualora ritenuta valida e legittima, dovrebbe essere allora applicata anche al restante personale per tutti gli scrutini al 31 dicembre 2010, con attribuzione della qualifica superiore e del relativo parametro al 1° gennaio 2011; se così non fosse, ed è l’ipotesi più probabile dal momento che l’attribuzione di detto beneficio viene anticipata al primo giorno del mese di maturazione e non già posticipato al 1° del mese successivo, si sarebbe perpetrata l’ennesima sperequazione a danno del personale non dirigente ed una violazione dell’articolo 323 del c.p.. Ciò premesso, si chiede di avere ogni notizia utile al riguardo entro 7 giorni dalla presente, significando che in assenza di riscontro nei termini indicati si procederà ad interessare l’A.G. e la Procura della Corte dei Conti.










